Art. 9 — Consorzi volontari
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:
- a)comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;
- b)siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;
- c)garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.
Testo vigente dal 17 luglio 1990
