Art. 8 — Discipline di produzione
Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonche' i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali. ((3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualita' viene definito dal Consiglio nazionale ceramico)) Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonche' la certificazione da esse prevista. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona. Il disciplinare di cui al comma 3 e' approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati. Il disciplinare e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 25 febbraio 1996
