Art. 6 — Vigilanza
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo vigente dal 30 gennaio 1990
