L'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 e' svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine puo' conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 puo' utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia e' approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.

Testo vigente dal 3 marzo 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-02-25;39~art2 · fonte su Normattiva