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La specificazione "Recioto" e la qualifica "Amarone" sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d.o.c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave. Pertanto, l'uso della specificazione "Recioto" e della qualifica "Amarone", da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, e' vietato per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra. E' fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d.o.c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970. I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;46~artunico · fonte del testo