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Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'agricoltura e foreste, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

  • 1)le modalita' e le fasi di preparazione del prosciutto di San Daniele secondo gli usi locali leali e costanti, ed atti a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato detta denominazione sui mercati italiani ed esteri;
  • 2)le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;
  • 3)la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4 e le relative modalita' per la sua gestione;
  • 4)i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge agli articoli 4 e seguenti;
  • 5)le modalita' per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui all'articolo 7 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art13 · fonte del testo