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Il prosciutto di San Daniele, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto. Al fine di poter ottenere il contrassegno di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
