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Le ditte produttrici del prosciutto di San Daniele - per quanto attiene a tale specifica produzione - sono tenute a consentire ispezioni dei locali di lavorazione nonche' controlli, verifiche, esami, sia delle carni da lavorare o lavorate, sia dei metodi di produzione, sia in ordine alla tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti, corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prosciutto indicate all'articolo 1 e sia autorizzata, secondo le vigenti leggi sanitarie.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
