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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con quello della sanita', oltre che dagli enti autarchici territoriali che la esercitano secondo le leggi vigenti.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art6 · fonte del testo