Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessita', sono tenuti a concordare l'assunzione di una unita' lavorativa, la cui spesa sara' ripartita a meta' tra mezzadro e concedente. A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennita' giornaliera, che verra' erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito e' fissato in lire 1.300 giornaliere. Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001
