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Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita' e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153. Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001
