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L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, e' considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art20 · fonte su Normattiva