Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1972 al 22 gennaio 1988. Leggi il testo vigente →
L'assegno di cui al precedente articolo e', rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovra' essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 22 gennaio 1988
