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L'assegno di cui al precedente articolo e', rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovra' essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 22 gennaio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art24 · fonte su Normattiva