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Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:
- a)con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;
- b)con un contributo annuo: di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto coltivatrici, per unita' iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unita' iscritta alle Casse mutue di malattia per gli artigiani; di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attivita' commerciale, titolari di impresa, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38 primo comma, lettera c), della legge 27 novembre 1960 n. 1397. Il contributo dello Stato di cui al precedente comma e' corrisposto:
- a)per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionali delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, che provvedera' a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
- b)per lire 950 milioni alla Federazione nazionali delle Casse mutue di malattia degli artigiani, che provvedera' a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
- c)per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionali delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciale, che provvedera' a ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da ciascuna di esse sostenuti.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 22 gennaio 1988
