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Tutela delle lavoratrici madri

Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1988 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1987, n. 546.

Abrogato dal 22 gennaio 1988

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versione dal 18 gennaio 1972versione dal 22 gennaio 1988versione dal 27 aprile 2001
1972oggi
  1. 27 aprile 2001 — oggiabrogatoper 25 anni
  2. 22 gennaio 1988 — 27 aprile 2001abrogatoper 13 anni
  3. 18 gennaio 1972 — 22 gennaio 1988testo originarioper 16 anni

urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art27 · fonte su Normattiva

In questa pagina

  • Testo della norma
  • Norme correlate
  • Versioni nel tempo

Riferimenti normativi

  • Tutela delle lavoratrici madri
  • Titolo III – Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale.
  • Artt. 23–27
Vai all’indice dell’attoNormattiva

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