Art. 11 — Consenso
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Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004
