Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 17 — Limiti all'utilizzabilità di dati personali

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Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art17 · fonte su Normattiva