Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 20 — Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

  • a)con il consenso espresso dell'interessato;
  • a-bis)qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
  • b)se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
  • c)in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  • d)nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
  • e)se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  • f)qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
  • g)limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle ((investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,)) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
  • h)limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti;
  • h-bis)limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art20 · fonte su Normattiva