Art. 30 — Istituzione del Garante
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E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 10 maggio 1997
