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Art. 37-bis — Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante

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Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art37bis · fonte su Normattiva