Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 5 — Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art5 · fonte su Normattiva