Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 6 — Trattamento di dati detenuti all'estero
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Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004
