Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 9 — Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
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I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
- a)trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b)raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c)esatti e, se necessario, aggiornati;
- d)pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e)conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 ottobre 1999
