Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1971 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n.1044.
Abrogato dal 30 dicembre 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1971 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 dicembre 1971, n.1044.
Abrogato dal 30 dicembre 1971
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 30 dicembre 1971. 232 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di eta' non superiore ai 50 anni. L'Ispettorato del lavoro puo' disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di eta' non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e puo' inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati. L'Ispettorato del lavoro puo' esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto puo' concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi. Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potra' avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N.1044
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art11 · fonte del testo