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In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma del precedente art. 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art15 · fonte del testo