Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti della determinazione della misura delle indennita' previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione:
- a)per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza;
- b)per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.
[2]Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001
