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Le indennita' di cui all'art. 17 sono corrisposte anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001
