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Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto. Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali. 1 Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 dicembre 1950, n.987
1La L. 12 dicembre 1950, n.987 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 30 giugno 1951, di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' prorogato al 31 dicembre 1951."
Testo in vigore dal 4 gennaio 1951 al 25 aprile 1972
