Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
8Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ha disposto (con l'art. 25) che dalla data di entrata in vigore del medesimo d.p.r. sono abrogate le disposizioni del titolo III della presente legge per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari.
Testo in vigore dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001
