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I benefici previsti dalla presente legge assorbono fino alla concorrenza il trattamento stabilito per il caso di gravidanza, di puerperio e di allattamento da contratti collettivi di lavoro, salvo restando, in caso di condizioni piu' favorevoli, il maggiore beneficio rispetto ai benefici predetti.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art30 · fonte del testo