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I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti:

  • a)con l'ammenda, da lire 5000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7;
  • b)con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11;
  • c)con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli articoli 12 e 13.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art33 · fonte del testo