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L'Ispettorato del lavoro puo' disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 30 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art6 · fonte del testo