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Le lavoratrici, alle quali e' applicabile il divieto di cui all'art. 5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facolta' di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art7 · fonte del testo