Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1950 al 27 aprile 2001. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'art. 5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento. Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art. 11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido. Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art9 · fonte del testo