Provvedimento abrogato dalla l. 26 ottobre 1971, n. 1071.
Abrogato dal 22 marzo 1972
Provvedimento abrogato dalla l. 26 ottobre 1971, n. 1071.
Abrogato dal 22 marzo 1972
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1951 al 22 marzo 1972. 150 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da "dilettante", con retribuzione abituale, una attivita' sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneita' fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da una Commissione composta da medici effettivi designati dalla Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorche' non rivestenti carattere agonistico. Tale certificato e' necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attivita' sportive: pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmente gravose, sports motoristici, sports subacquei. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, ed a carico dello sportivo l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo da un mese ad un anno. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 OTTOBRE 1971, N. 1071
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1055~art3 · fonte del testo