Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte: la somma di lire 240.000.000 per il pagamento delle visite di cui all'articolo 2 e dei prelievi di cui all'articolo 5; la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 8; la somma di lire 50.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-26;1099~art10 · fonte su Normattiva