Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, e' equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente articolo 8. I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, previo superamento di un esame davanti ad una commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medicosportiva italiana.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-26;1099~art11 · fonte su Normattiva