Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione. Se il fatto e' commesso dai dirigenti delle societa' o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda e' triplicata. L'ammenda e' altresi' triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-26;1099~art3 · fonte su Normattiva