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Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, e' sostituito dal seguente: "All'uopo lo Stato mettera' a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita' previste dalla presente legge sara' riversata nel bilancio dello Stato".

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art3 · fonte su Normattiva