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Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto". Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui allo articolo 67, lettera a), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
