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I benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso articolo 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art7 · fonte su Normattiva