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Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, e' ulteriormente prorogato al 30 ottobre La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 22 dicembre 2008
