[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1950, n. 1105

1

La L. 12 dicembre 1950, n. 1105 ha disposto (con l'art. 1) che "E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1950.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1949 al 23 gennaio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 dicembre 1950, n. 1105

    La L. 12 dicembre 1950, n. 1105 ha disposto (con l'art. 1) che "E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1950.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-22;946~art1 · fonte del testo