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La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, e' ulteriormente prorogata di cinque anni, fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni, in applicazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalita', condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

Testo in vigore dal 2 giugno 1978 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1978-05-24;228~artunico · fonte del testo