Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 12 — Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile. La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

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La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

L. 25 maggio 1978, n. 231

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La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".

Testo vigente dal 21 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art12 · fonte su Normattiva