Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie. Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972. I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma. Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosita'.

Testo vigente dal 23 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-08-09;508~art1 · fonte su Normattiva