I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-72. Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.1 Per l'annata agraria precedente, qualora non sia gia' intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni e' dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.1 L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non puo' essere dichiarato inadempiente per morosita'. Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovra' concedere allo affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovra' essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. !° s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, della stessa legge;"

Testo vigente dal 29 dicembre 1977

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 249/1982

    Altra decisione
    29 dicembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 44, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 3, in particolare dell'undicesimo comma di quest'ultimo, e 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche), concernenti la determinazione, l'adeguamento e la corresponsione dei canoni di fitto, postoché parte delle questioni proposte sono state già decise dalla Corte e, comunque, sulle restanti può influire la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata, per cui s'impone il riesame della loro rilevanza. - S. n. 153/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 1 Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/1977

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1977

    Sono illegittime le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 4, che regolano il conguaglio dei canoni già corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, e di quelli ancora dovuti per l'annata agraria precedente (1970-1971), nella misura prevista dalla nuova legge e, rispettivamente, di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. Queste norme di diritto transitorio sono necessariamente travolte dalla accertata illegittimità dell'art. 3, secondo comma, per le stesse ragioni già indicate e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Rientra nei poteri della Corte costituzionale disporre, ove ciò si renda necessario, l'acquisizione agli atti di documentazione della quale siano in possesso pubbliche Amministrazioni, ordinandone la trasmissione entro determinati termini, previa sospensione di ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali che su quelle di merito del giudizio in corso. (Nella specie, per decidere le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", ed 1, 2, 3 e 4 legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici - sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 Cost. - la Corte ha ritenuto necessario, per un più completo e tranquillante esercizio del controllo della rispondenza ai suoi fini istituzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione, acquisire gli atti e la documentazione relativi alla fissazione di detti canoni ed ai rispettivi criteri, ivi comprese tabelle e tariffe, e ne ha disposto la trasmissione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero delle finanze, fissando all'uopo il termine di giorni sessanta, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei vari giudizi riuniti).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art4 · fonte su Normattiva