Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-19;804~art1 · fonte su Normattiva