Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1978
