Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, e' prorogato di sei mesi. L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 dicembre 1978, n. 804

1

con decorrenza dal 18 novembre 1978

La L. 19 dicembre 1978, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi".

Testo vigente dal 21 dicembre 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-18;189~art1 · fonte su Normattiva