Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 1983. Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981. Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verra' autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovra' assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art5 · fonte su Normattiva